PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Apologia di reato).

      1. Dopo l'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 529-bis. - (Apologia di reato). - Chiunque, anche con il mezzo telematico, induce altri a ritenere leciti i rapporti sessuali con minorenni è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a tremila euro».

Art. 2.
(Prostituzione minorile).

      1. Il secondo comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa fra i quattordici e i sedici anni, in cambio di danaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è ridotta di un terzo se colui che commette il fatto è persona minore degli anni diciotto».

Art. 3.
(Pornografia minorile).

      1. Al primo comma dell'articolo 600-ter del codice penale, le parole: «Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque impiega minori degli anni diciotto in una esibizione pornografica

 

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o per produrre materiale pornografico».

Art. 4.
(Detenzione di materiale pornografico).

      1. Il primo comma dell'articolo 600-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, detiene materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto è punito con l'arresto fino a tre anni e con l'ammenda non inferiore a cinquemila euro».

Art. 5.
(Partecipazione a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile).

      1. All'articolo 600-quinquies del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chi partecipa ai viaggi di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a duemila euro».

Art. 6.
(Comunicazione al tribunale
per i minorenni).

      1. Il primo comma dell'articolo 609-decies del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Per i delitti previsti dalla sezione I del presente capo, commessi in danno di minorenni, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio ovvero al luogo di temporaneo soggiorno del minore».

 

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Art. 7.
(Requisiti della prova in casi particolari).

      1. Al comma 1-bis dell'articolo 190-bis del codice di procedura penale, le parole: «primo comma,» sono soppresse.

Art. 8.
(Casi in cui si procede a porte chiuse).

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 472 del codice di procedura penale, dopo le parole: «600-ter,» sono inserite le seguenti: «600-quater,».

Art. 9.
(Esame diretto e controesame dei testi).

      1. Il comma 4-ter dell'articolo 498 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «4-ter. Quando si procede per i reati in cui è vittima un minore, l'esame del minore viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente a un impianto citofonico. La medesima procedura si applica, altresì, per l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale».

Art. 10.
(Competenza territoriale per i reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione).

      1. All'articolo 8 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Se si tratta di reati commessi mediante l'utilizzo di mezzi telematici di comunicazione è competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico

 

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ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335».

Art. 11.
(Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale).

      1. Il comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

      «3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater e 600-quinquies del citato codice penale, le funzioni indicate al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

Art. 12.
(Arresto obbligatorio in flagranza).

      1. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è sostituita dalla seguente:

          «d) delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo, secondo, terzo e quarto, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale».

 

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      2. Al comma 1 dell'articolo 23 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, le parole: «lettere e), f), g), h)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere d), e), f), g) e h)».

Art. 13.
(Esclusione dell'applicazione
della pena su richiesta).

      1. Agli imputati per i reati di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, e 600-ter, terzo comma, del codice penale non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

Art. 14.
(Trattamento di sostegno
per i condannati e gli indagati).

      1. I condannati per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, sono ammessi a speciali trattamenti psicoterapeutici, neuropsichiatrici e farmacologici, sulla base di un programma di recupero definito dal magistrato di sorveglianza. Tali trattamenti possono essere organizzati all'interno del carcere giudiziario ovvero avvalendosi di centri convenzionati pubblici e privati.
      2. Ogni indagato per i reati di cui al comma 1 può chiedere, anche nel corso delle indagini preliminari, di essere sottoposto ai trattamenti di riabilitazione di cui al medesimo comma.
      3. La sottoposizione volontaria ai trattamenti di riabilitazione di cui ai commi 1 e 2 è valutata dal giudice ai fini della concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62-bis del codice penale, nonché al fine della concessione dei benefìci di cui agli articoli 30, 47 e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

 

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Art. 15
(Comunicazione delle
generalità dei condannati).

      1. Il condannato per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale deve, al momento della messa in libertà, comunicare al magistrato di sorveglianza competente quale sarà la sua residenza, nonché la sua dimora, qualora non coincidente con la prima.
      2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ad ogni cambiamento di residenza o dimora.
      3. L'autorità giudiziaria, valutate le circostanze, può dare comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei luoghi di cui ai commi 1 e 2.
      4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 118 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dei reati previsti nel libro II, titolo XII, capo III, sezione II, del codice penale commessi in danno di minorenni».

Art. 16
(Funzione di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione delle situazioni di disagio minorile).

      1. Al fine di contrastare il disagio minorile, gli istituti scolastici devono, nel rispetto dell'autonomia scolastica, stipulare speciali convenzioni per introdurre nelle scuole équipe interdisciplinari composte da un pediatra, un assistente sociale e uno psicologo.
      2. Alla équipe interdisciplinare di cui al comma 1 sono attribuite funzioni di prevenzione, sostegno e tempestiva segnalazione di ogni tipo di situazione a rischio riguardante i minori.
      3. Nello svolgimento dei compiti loro assegnati i componenti dell'équipe interdisciplinare di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione delle

 

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aziende sanitarie locali presenti sul territorio.
      4. L'équipe interdisciplinare di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:

          a) individua ogni tipo di situazione di disagio minorile presente negli istituti scolastici;

          b) concorda, con il responsabile dell'istituto scolastico e con i docenti, le iniziative e gli strumenti più idonei da adottare per eliminare le situazioni a rischio;

          c) stabilisce incontri con le famiglie dei minori che versano in situazioni di disagio, al fine di concordare anche con loro le misure più idonee da adottare.

Art. 17
(Obblighi dei fornitori
di accesso alle reti telematiche).

      1. Gli operatori che forniscono l'accesso alle reti telematiche conservano per cinque anni i file a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta. Il contenuto minimo dei file e le modalità della loro conservazione sono definiti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori, previa verifica del rispetto delle norme per la salvaguardia della riservatezza da parte del Garante per la protezione dei dati personali.
      2. Gli operatori di cui al comma 1 si dotano di codici di autoregolamentazione recanti, altresì, la definizione di criteri, obblighi e responsabilità diretti a impedire la diffusione di contenuti illeciti anche in considerazione delle possibilità offerte dalla tecnologia.
      3. L'osservanza delle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 2 è certificata tramite l'apposizione di uno specifico logo sulla pagina iniziale del provider, ai sensi delle norme stabilite nel regolamento di cui all'articolo 18. Tale regolamento determina altresì le ipotesi di revoca del provvedimento di assegnazione del logo ovvero di decadenza dall'autorizzazione

 

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in caso di ripetute violazioni del codice di autoregolamentazione.
      4. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a subordinare le proprie offerte contrattuali all'accettazione dei princìpi e delle condizioni stabiliti dai codici di autoregolamentazione di cui al comma 2.

Art. 18
(Disposizioni regolamentari per garantire una navigazione sicura in internet).

      1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, con regolamento da adottare ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce le misure per la compilazione, l'aggiornamento e la conservazione di programmi filtro in grado di impedire l'accesso alle pagine telematiche aventi contenuto pedopornografico e le misure per la promozione di sistemi diretti a garantire una navigazione sicura in internet.
      2. Il Ministro delle comunicazioni assicura la più ampia diffusione alle misure previste dal regolamento di cui al comma 1.